1. A favore dei datori di lavoro che assumono, riassumono o reintegrano nel posto di lavoro, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, le donne che sono state vittime di infortuni sul lavoro, anche derivanti da attività di lavoro autonomo, è concesso di versare i contributi previdenziali richiesti dalla normativa vigente nella misura di un terzo di quelli dovuti, per un periodo di cinque anni dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro.
1. A favore dei datori di lavoro che assumono, riassumono o reintegrano nel posto di lavoro, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o a tempo parziale, con contratto di apprendistato, con contratto di somministrazione di lavoro, con contratto di inserimento, con contratto di lavoro a progetto, con contratto di lavoro occasionale o accessorio, o comunque con forme contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui all'articolo 1 della presente legge, le donne che sono state vittime di infortuni sul lavoro, anche derivanti da attività di lavoro autonomo, spetta l'esenzione totale dai seguenti contributi:
a) cassa unica per gli assegni familiari;
b) maternità;
c) cassa integrazione guadagni;
d) fondo di previdenza per i lavoratori dipendenti gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
e) disoccupazione straordinaria;
f) mobilità e indennità di malattia;
g) accantonamento per il trattamento di fine rapporto.
2. La contribuzione a carico del datore di lavoro di cui al comma 1, per tutta la durata del contratto di lavoro, è pari a quella prevista dalla normativa vigente per gli apprendisti.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano:
a) agli enti pubblici economici, alle imprese, anche artigiane, e loro consorzi, e ai gruppi di imprese;
b) alle associazioni professionali, socio-culturali e alle fondazioni;
c) agli enti pubblici di ricerca;
d) ai datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando, nei casi di cui all'articolo 2, i contenuti del contratto di apprendistato sono determinati dagli ordini o dai collegi professionali.
1. Presso i servizi per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presso le agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono istituiti appositi uffici e sportelli per le donne che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, finalizzati all'organizzazione di banche dati per l'incontro di domanda e di offerta di lavoro.
1. Nel caso della stipulazione di un contratto di apprendistato, si deve agevolare l'inserimento professionale della lavoratrice mediante l'acquisizione di competenze tecniche ad alto contenuto innovativo che, tenuto conto delle condizioni psico-fisiche derivanti all'interessata dall'infortunio sul lavoro di cui è stata vittima, adeguino le capacità professionali della medesima al contesto produttivo e organizzativo esistente.
2. Al fine di cui al comma 1, il contratto di apprendistato deve prevedere almeno due corsi di centocinquanta ore di formazione a favore della lavoratrice.
1. Il contratto di apprendistato stipulato per le finalità della presente legge è a tempo determinato, per una durata minima di ventiquattro mesi e massima di trentasei mesi. L'apposizione al contratto di un termine di durata inferiore è illegittima e comporta:
a) l'automatica sostituzione del minore termine con quello massimo previsto dalla legge;
b) l'illegittimità del recesso intimato dal datore di lavoro prima del termine massimo prescritto.
2. Il contratto di apprendistato non è rinnovabile; la prosecuzione del rapporto di lavoro dopo la scadenza del termine determina
1. I benefìci previsti dalla presente legge sono cumulabili con le agevolazioni stabilite dalla legislazione vigente a sostegno dell'occupazione e, in particolare, della promozione dell'attività lavorativa femminile, nonché dell'inserimento dei lavoratori svantaggiati, come individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.
1. Le assunzioni e la stipula dei contratti di lavoro in base alla presente legge possono avvenire anche in deroga ai limiti di età previsti dalla normativa vigente.
1. Per le tipologie di contratto di lavoro adottate per il recupero e per il reinserimento delle lavoratrici vittime di infortuni
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008 e a 5 milioni di euro
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.