PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Agevolazioni contributive per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato).

      1. A favore dei datori di lavoro che assumono, riassumono o reintegrano nel posto di lavoro, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, le donne che sono state vittime di infortuni sul lavoro, anche derivanti da attività di lavoro autonomo, è concesso di versare i contributi previdenziali richiesti dalla normativa vigente nella misura di un terzo di quelli dovuti, per un periodo di cinque anni dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro.

Art. 2.
(Agevolazioni contributive per contratti di lavoro diversi dal lavoro subordinato a tempo indeterminato).

      1. A favore dei datori di lavoro che assumono, riassumono o reintegrano nel posto di lavoro, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o a tempo parziale, con contratto di apprendistato, con contratto di somministrazione di lavoro, con contratto di inserimento, con contratto di lavoro a progetto, con contratto di lavoro occasionale o accessorio, o comunque con forme contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui all'articolo 1 della presente legge, le donne che sono state vittime di infortuni sul lavoro, anche derivanti da attività di lavoro autonomo, spetta l'esenzione totale dai seguenti contributi:

          a) cassa unica per gli assegni familiari;

          b) maternità;

 

Pag. 6

          c) cassa integrazione guadagni;

          d) fondo di previdenza per i lavoratori dipendenti gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

          e) disoccupazione straordinaria;

          f) mobilità e indennità di malattia;

          g) accantonamento per il trattamento di fine rapporto.

      2. La contribuzione a carico del datore di lavoro di cui al comma 1, per tutta la durata del contratto di lavoro, è pari a quella prevista dalla normativa vigente per gli apprendisti.

Art. 3.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

          a) agli enti pubblici economici, alle imprese, anche artigiane, e loro consorzi, e ai gruppi di imprese;

          b) alle associazioni professionali, socio-culturali e alle fondazioni;

          c) agli enti pubblici di ricerca;

          d) ai datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando, nei casi di cui all'articolo 2, i contenuti del contratto di apprendistato sono determinati dagli ordini o dai collegi professionali.

Art. 4.
(Agevolazioni informative).

      1. Presso i servizi per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presso le agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono istituiti appositi uffici e sportelli per le donne che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, finalizzati all'organizzazione di banche dati per l'incontro di domanda e di offerta di lavoro.

 

Pag. 7


      2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto ad accedere gratuitamente a puntuali informazioni in merito alle opportunità lavorative e ai posti di lavoro vacanti. Essi hanno, inoltre, diritto a servizi gratuiti di orientamento, di formazione e di consulenza psico-lavorativa nonché all'assistenza nella ricerca di lavoro.

Art. 5.
(Contratti di apprendistato).

      1. Nel caso della stipulazione di un contratto di apprendistato, si deve agevolare l'inserimento professionale della lavoratrice mediante l'acquisizione di competenze tecniche ad alto contenuto innovativo che, tenuto conto delle condizioni psico-fisiche derivanti all'interessata dall'infortunio sul lavoro di cui è stata vittima, adeguino le capacità professionali della medesima al contesto produttivo e organizzativo esistente.
      2. Al fine di cui al comma 1, il contratto di apprendistato deve prevedere almeno due corsi di centocinquanta ore di formazione a favore della lavoratrice.

Art. 6.
(Forma del contratto di apprendistato).

      1. Il contratto di apprendistato stipulato per le finalità della presente legge è a tempo determinato, per una durata minima di ventiquattro mesi e massima di trentasei mesi. L'apposizione al contratto di un termine di durata inferiore è illegittima e comporta:

          a) l'automatica sostituzione del minore termine con quello massimo previsto dalla legge;

          b) l'illegittimità del recesso intimato dal datore di lavoro prima del termine massimo prescritto.

      2. Il contratto di apprendistato non è rinnovabile; la prosecuzione del rapporto di lavoro dopo la scadenza del termine determina

 

Pag. 8

l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
      3. Il contratto di apprendistato di cui alla presente legge deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità.
      4. Al datore di lavoro che, al termine del contratto di cui al comma 1 del presente articolo, assume la lavoratrice con contratto a tempo indeterminato, è attribuito un credito di imposta, ai sensi dell'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, fissato nella misura di 300 euro. In alternativa, il datore di lavoro può versare i contributi previdenziali previsti dalla normativa vigente nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di tre anni.

Art. 7.
(Cumulabilità dei benefìci).

      1. I benefìci previsti dalla presente legge sono cumulabili con le agevolazioni stabilite dalla legislazione vigente a sostegno dell'occupazione e, in particolare, della promozione dell'attività lavorativa femminile, nonché dell'inserimento dei lavoratori svantaggiati, come individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.

Art. 8.
(Deroga ai limiti di età).

      1. Le assunzioni e la stipula dei contratti di lavoro in base alla presente legge possono avvenire anche in deroga ai limiti di età previsti dalla normativa vigente.

Art. 9.
(Prestazioni di sostegno psico-fisico).

      1. Per le tipologie di contratto di lavoro adottate per il recupero e per il reinserimento delle lavoratrici vittime di infortuni

 

Pag. 9

sul lavoro previste dalla presente legge, il datore di lavoro, a semplice richiesta della lavoratrice, è obbligato a concedere permessi straordinari di assenza dal lavoro, nel limite massimo di dodici ore mensili, utilizzabili anche cumulativamente e continuativamente, per la fruizione di prestazioni di sostegno psico-fisico al lavoro, da concordare con i servizi ambulatoriali o territoriali dell'azienda sanitaria locale competente.
      2. Per la fruizione del sostegno psico-fisico di cui al comma 1 può essere costituito, a semplice richiesta della lavoratrice, un apposito gruppo di lavoro nell'ambito dell'organizzazione funzionale dell'ufficio o della struttura aziendale, di cui fanno parte un medico o uno psicologo dell'azienda sanitaria locale competente, un dirigente o un funzionario delegato dell'ufficio o della struttura aziendale, nonché un assistente sociale operante nell'ambito dei servizi pubblici territorialmente competenti, i quali possono operare, alla presenza dell'interessata, con cadenza bimestrale, presso una sede messa a disposizione dal datore di lavoro sul luogo di lavoro, fermo restando il limite orario previsto dal comma 1.
      3. Il gruppo di lavoro di cui al comma 2 progetta, di comune accordo tra le parti, le iniziative da porre in essere per sostenere la lavoratrice nella fase di approccio al lavoro, tenendo conto delle difficoltà psicologiche ed emotive legate a tale fase e prestando la propria opera fino all'accertamento e alla determinazione del completo inserimento della lavoratrice.
      4. Le prestazioni di sostegno psico-fisico al lavoro previste dal presente articolo cessano decorso un anno dalla data della stipula del contratto di lavoro che le ha determinate.

Art. 10.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008 e a 5 milioni di euro

 

Pag. 10

a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.